TRASPARENZA
Come richiesto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n° 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), le associazioni devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque, a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
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